Art. XVII · EMENDAMENTI
Accordo

Art. XVII

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EMENDAMENTI

In vigore dal 16 gen 2010
ARTICOLO XVII EMENDAMENTI Il presente Accordo e/o i suoi Allegati possono essere emendati con il consenso reciproco delle Parti, ed entreranno in vigore alle condizioni enunciate all'Articolo XVI del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;202#art-a-xvii