Accordo

Art. XIV

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In vigore dal 16 gen 2010
ARTICOLO XIV COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. In base alla Sezione 29 della Convenzione, lo Staff College dovrà prevedere ad istituire metodi appropriati di soluzione per le controversie nelle quali sarà implicato un funzionario dello Staff College che, per il fatto della sua posizione ufficiale, gode dell'immunità, se questa immunità non è stata tolta secondo l'articolo IX del presente Accordo. 2. Eventuali controversie fra lo Staff College ed il Governo relative all'interpretazione e applicazione del presente Accordo, che non potranno essere composte tramite negoziato o altre modalità di composizione concordate, saranno sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una delle due Parti. Ciascuna Parte nominerà un arbitro, ed i due arbitri in tal modo nominati ne nomineranno un terzo, che fungerà da presidente. Qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due Parti non abbia nominato un arbitro, ovvero qualora entro quindici giorni dalla nomina dei due arbitri non sia stato nominato il terzo, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La Procedura di arbitrato sarà fissata dagli arbitri, e le relative spese saranno sostenute dalle Parti in base alla valutazione degli arbitri. Il lodo arbitrale sarà corredato da una dichiarazione motivata, e sarà accettato dalle Parti come sentenza definitiva della controversia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-12-23;202#art-a-xiv

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo