Accordo

Art. IX

RINUNCIA ALL'IMMUNITÀ

In vigore dal 16 gen 2010
ARTICOLO IX RINUNCIA ALL'IMMUNITÀ 1. I privilegi e le immunità concessi ai sensi del presente Accordo sono concessi nell'interesse delle Nazioni Unite, e non a beneficio personale delle persone interessate. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha il diritto e il dovere di rinunciare all'immunità delle persone menzionate nel presente Accordo ogni qualvolta, a suo parere, tale immunità ostacoli il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza ledere gli interessi delle Nazioni Unite. 2. Le Nazioni Unite collaboreranno in qualsiasi momento con le autorità competenti per agevolare il corso della giustizia, garantire il rispetto delle norme di polizia ed impedire che si verifichino abusi in relazione ai privilegi, alle immunità ed alle agevolazioni concesse ai sensi del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;202#art-a-ix

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