Accordo
Art. VII
COMUNICAZIONI
In vigore dal 16 gen 2010
ARTICOLO VII
COMUNICAZIONI
1. Per le sue comunicazioni ufficiali; lo Staff College godrà di agevolazioni sulle comunicazioni non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo alle rappresentanze diplomatiche o altre organizzazioni intergovernative per l'installazione e il funzionamento, le priorità, le tariffe sulle comunicazioni postali, via cavo, a mezzo telegrammi, radiogrammi, telefoto, telefoni ed altre comunicazioni, nonché per le tariffe sulle informazioni alla stampa e alla radio.
2. Nessuna corrispondenza ufficiale o altre comunicazioni dello Staff College saranno soggette a censura. Tale immunità si applicherà a materiale stampato, comunicazione di dati con mezzi fotografici ed elettronici ed a qualsiasi altra forma e mezzi di comunicazione. Lo Staff College avrà diritto ad usare codici ed inviare e ricevere corrispondenza per posta o in sacchi sigillati, che saranno tutti inviolabili e non soggetti a censura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-23;202#art-a-vii