Accordo

Art. III

PERSONALITÀ' GIURIDICA

In vigore dal 16 gen 2010
ARTICOLO III PERSONALITÀ' GIURIDICA 1. Il Governo riconosce la personalità giuridica dello Staff College, nonché la sua capacità giuridica di: a. stipulare contratti; b. acquisire e cedere proprietà mobiliari e immobiliari; c. di stare in giudizio. 2. Per le finalità del presente Articolo, lo Staff College sarà rappresentato dal Direttore dello Staff College.
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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;202#art-a-iii

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