Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 14 nov 2009
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali che sono considerate come zone all'interno delle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione e in conformità al Diritto Internazionale, esercita i diritti sovrani riguardo all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino, e delle acque sovrastanti;
b) il termine "giordania" designa i territori del Regno Hascemita di giordania, le acque territoriali della giordania, e il fondo e il sottosuolo marino delle acque territoriali, e comprende le zone che si estendono al di là dei limiti delle acque territoriali della giordania, e il fondo e il sottosuolo marino di tali zone che sono state o possono essere considerate, in virtù delle leggi vigenti in giordania, ed in conformità con il diritto internazionale, come zone sulle quali la giordania esercita i diritti sovrani al fine di esplorare e sfruttare le risorse naturali, sia esse viventi o non viventi;
(c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, la giordania o l'Italia;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente;
(h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato Contraente;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
(i) l'espressione "autorità competente" designa:
(i) per quanto concerne la giordania, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
(ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-10-23;160#art-c-3