Convenzione

Art. 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

In vigore dal 14 nov 2009
STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio; (d) un'officina; (e) un laboratorio; (f) un deposito o locali utilizzati come punto di vendita; (g) una miniera, un pozzo petrolifero o metanifero, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; (h) un cantiere di costruzione, una costruzione, un progetto di montaggio o installazione o attività di sorveglianza a questo collegate ma solo nel caso in cui la durata di detti cantiere, progetto o attività è superiore a 9 mesi; (i) la fornitura di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa con l'apporto di impiegati o di altro personale appositamente assunto da detta impresa ma solo nel caso in cui le attività di tale natura si svolgono all'interno del paese per un periodo o più periodi la cui durata complessiva è superiore a sci mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: (a) si fa uso di infrastrutture ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa. 4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 6. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;160#art-c-5

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