Art. 39
In vigore dal 9 ott 2010
(Valorizzazione ambientale
degli immobili
((...))
penitenziari)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti penitenziari con le medesime finalità di cui al comma 1.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-07-23;99#art-39