Art. 43

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

In vigore dal 15 ago 2009
(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano) 1. L', comma 61, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente: "61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. All', comma 7, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole: ", sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"" sono soppresse. Note all': - Si riporta il testo dell', comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.», come modificato dalla presente legge: «61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007.». - La Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE è pubblicata nella GUCE L100 del 19 aprile 1994. - La Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio è pubblicata nella GUCE L 350/1 del 28 dicembre 1998. - Il Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo è pubblicata nella GUUE n. L 171 del 29 giugno 2007. - Si riporta il testo dell', comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.», come modificato dalla presente legge: «7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all', comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell' del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell' del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.». - Si riporta il testo del comma 59 dell' del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.»: «59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1p di impianti a GPL o a metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.». - Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 del presente art. è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.».
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