Art. 39

Art. 39

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In vigore dal 9 ott 2010
(Valorizzazione ambientale degli immobili ((...)) penitenziari) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) . 2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti penitenziari con le medesime finalità di cui al comma 1. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) . 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) . 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) . 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) . 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) .
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