Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 16 apr 2008
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione italiana concernente la ricerca e Io sfruttamento delle risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali; (b) il termine "Lettonia" designa la Repubblica di Lettonia e, quando è usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Lettonia e qualsiasi zona adiacente alle acque territoriali della Repubblica di Lettonia all'interno della quale, ai sensi della legislazione lettone e in conformità al diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti della Lettonia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica d'Italia o di Lettonia; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società. ed ogni altra associazione di.persone; (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente. (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione "autorità competente" designa: (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. (ii) per quanto concerne la Lettonia, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato; 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;73#art-c-3

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DEFINIZIONI GENERALI (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004) — Testo vigente | Portale Normativo