Convenzione

Art. 2

IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 16 apr 2008
IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: (b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; (iii) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). (a) per quanto concerne la Lettonia: (i) l'imposta sui redditi d'impresa (uznemumu ienakuma nodoklis); (ii) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (iedzivotaju ienakuma nodoklis); (iii) l'imposta sui beni (ipasuma nodoklis); ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta lettone") 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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