Art. 2
LEGGE 18 marzo 2008, n. 48
In vigore dal 5 apr 2008
(Ordine di esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione stessa.
Storico versioni
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