Art. 2 · LEGGE 18 marzo 2008, n. 48

Art. 2

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LEGGE 18 marzo 2008, n. 48

In vigore dal 5 apr 2008
(Ordine di esecuzione) 1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione stessa.
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