Art. 3

LEGGE 18 marzo 2008, n. 48

In vigore dal 5 apr 2008
(Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice penale) 1. All'articolo 491-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo la parola: "privato" sono inserite le seguenti: "avente efficacia probatoria"; b) il secondo periodo è soppresso. 2. Dopo l'articolo 495 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 495-bis. - (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno".
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LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo