Art. 3
LEGGE 18 marzo 2008, n. 48
In vigore dal 5 apr 2008
(Modifiche al titolo VII del libro secondo
del codice penale)
1. All'articolo 491-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: "privato" sono inserite le seguenti: "avente efficacia probatoria";
b) il secondo periodo è soppresso.
2. Dopo l'articolo 495 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 495-bis. - (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno".
Storico versioni
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