Art. 19

LEGGE 25 febbraio 2008, n. 34

In vigore dal 21 mar 2008
(Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa) 1. All', comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di spedizione o da quella in cui il mittente è venuto a conoscenza che è stata commessa una irregolarità o un'infrazione".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-02-25;34#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 25 febbraio 2008, n. 34 (Art. 19 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti) — Testo vigente | Portale Normativo