Art. 20

LEGGE 25 febbraio 2008, n. 34

In vigore dal 21 mar 2008
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, necessarie al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura di infrazione e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari. 2. Il decreto legislativo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e con la procedura di cui all', commi 2, 3 e 4, nonchè nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all' della presente legge. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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LEGGE 25 febbraio 2008, n. 34 (Art. 20 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti) — Testo vigente | Portale Normativo