Art. 14
LEGGE 25 febbraio 2008, n. 34
In vigore dal 21 mar 2008
(Delega al Governo per la modifica
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214,
di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali
e contro la loro diffusione nella Comunita)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all', previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all', commi 2, 3 e 4, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione.
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