Capo IV

Art. 20

Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola.

In vigore dal 8 lug 2018
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N.74. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N.74. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N.74. 4. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, all', comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e successive modificazioni, dopo le parole: "quantità nominali unitarie seguenti espresse in litri:" sono inserite le seguenti: "0,05,".

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urn:nir:stato:legge:2007-02-06;13#art-20

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