Capo IV
Art. 15
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi.
In vigore dal 4 mar 2007
1. Il comma 3 dell' del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è sostituito dal seguente:
"3. Non è consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2007-02-06;13#art-15