Capo IV

Art. 13

Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra.

In vigore dal 4 mar 2007
1. All', comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all' per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato". 2. All', comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994".
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