Capo IV

Art. 25

Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 15 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezzacomune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale.

In vigore dal 21 mar 2008
1. È data attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) decisione del 15 ottobre 2001, relativa a privilegi e immunità accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonché ai loro organi e al loro personale; b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a privilegi e immunità accordati ad ATHENA; c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a privilegi e immunità accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.

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urn:nir:stato:legge:2007-02-06;13#art-25

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