Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 6 apr 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-rd-1