Accordo›Titolo IV
Art. 58
Protezione dei dati
In vigore dal 6 apr 2006
Protezione dei dati
Le Parti concordano che sarà garantita la tutela dei dati in tutti i settori in cui vengono trasferite informazioni di natura personale.
Le Parti decidono di dare un alto livello di protezione al trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente ai più elevati standard internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-58