Art. 58 · Protezione dei dati
AccordoTitolo IV

Art. 58

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Protezione dei dati

In vigore dal 6 apr 2006
Protezione dei dati Le Parti concordano che sarà garantita la tutela dei dati in tutti i settori in cui vengono trasferite informazioni di natura personale. Le Parti decidono di dare un alto livello di protezione al trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente ai più elevati standard internazionali.
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