Art. 5
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 77
In vigore dal 21 apr 2017
Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti
e degli elementi
UNESCO e per i sistemi turistici locali
1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti
e degli elementi
UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti
ai siti e agli elementi
italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell', comma 2, secondo periodo, della presente legge.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.
Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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