Art. 1
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 77
In vigore dal 21 apr 2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Valore simbolico dei siti
e degli elementi del patrimonio culturale immateriale
italiani UNESCO
1. I siti
e gli elementi del patrimonio culturale immateriale
italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO),
resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,
di seguito denominati «siti
ed elementi
italiani UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;77#art-1