Art. 3

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 77

In vigore dal 21 apr 2017
Piani di gestione 1. Per assicurare la conservazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione. 2. I piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonchè le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall', oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette. 3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice».
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