Convenzione

Art. 31

DENUNCIA

In vigore dal 26 feb 2006
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti, Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: a) in Italia con riferimento alle imposte sul reddito relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; b) in Ghana con riferimento alle altre imposte sul reddito per l'esercizio finanziario che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a ACCRA, il 19 febbraio 2004, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Ghana Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-02-06;48#art-c-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo