Convenzione
Art. 30
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 26 feb 2006
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata ai sensi della legislazione interna di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a ACCRA non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) in Italia con riferimento alle imposte sul reddito relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
b) in Ghana con riferimento alle altre imposte sul reddito per l'esercizio finanziario che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cu la Convenzione entra in vigore.
3. L'Accordo tra il Governo italiano e il Governo del Ghana per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto marittimo ed aereo, firmato ad Accra il 23 agosto 1968 è abrogato e cessa di avere effetto al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni
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