Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 26 feb 2006
DEFINIZIONI GENERALI Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Ghana" designa il territorio della Repubblica del Ghana, ivi compresi il mare territoriale e le zone al di fuori del mare territoriale entro cui, in conformità al diritto internazionale, la Repubblica del Ghana può esercitare diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento di risorse naturali riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le acque sovrastanti; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori delle acque territoriali che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla legislazione italiana ed in conformità al diritto internazionale consuetudinario, esercita diritti sovrani relativi all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le acque sovrastanti; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Ghana o l'Italia; d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società, un trust ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorità competente" designa: (i) in Ghana, il Commissioner oflnternal Revenue od il suo rappresentante autorizzato; (ii) in Italia, il Ministero delle Finanze; 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;48#art-c-3

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DEFINIZIONI GENERALI (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo