Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 26 feb 2006
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito, compresi gli utili di capitale, prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito, compresi gli utili di capitale, le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Repubblica del Ghana:
1 - l'imposta sul reddito (income taac)
2 - l'imposta sugli utili di capitale (capital income tax),
3 - l'imposta sul reddito petrolifero (petroleum income tax);
4 - l'imposta sui minerali e sulle attività estrattive (the minerals and mining tax); (qui di seguito indicate quali "imposta del Ghana");
b) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta regionale sulle attività produttive
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno Ie modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-06;48#art-c-2