Art. 20
LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262
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La disposizione stabilisce che le principali autorità di controllo del settore finanziario e del mercato devono collaborare nell'esercizio delle rispettive competenze. Questa collaborazione può concretizzarsi attraverso protocolli d'intesa o mediante l'istituzione di specifici comitati di coordinamento. Per evitare spese aggiuntive, tali comitati devono essere costituiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, è espressamente previsto l'obbligo per queste autorità di riunirsi almeno una volta all'anno.
La norma mira a favorire la collaborazione e l'armonizzazione dell'attività tra le diverse autorità di vigilanza e regolamentazione finanziaria, garantendo al contempo la loro reciproca indipendenza.
Si applica alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'ISVAP, alla COVIP e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
La Banca d'Italia e la CONSOB decidono di sottoscrivere un protocollo d'intesa per coordinare le proprie attività di vigilanza su materie condivise. A tale scopo istituiscono un apposito comitato a costo zero per lo Stato, fissando una seduta collegiale annuale per fare il punto sui lavori congiunti.
Obbligo per le Autorità indicate di individuare forme di coordinamento per le proprie competenze e di prevedere una riunione congiunta almeno una volta all'anno; l'istituzione di comitati deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono specificate sanzioni nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.