Art. 20

LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262

In vigore dal 12 gen 2006
(Coordinamento dell'attività delle Autorita) 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento. 2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno.
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In sintesi

La disposizione stabilisce che le principali autorità di controllo del settore finanziario e del mercato devono collaborare nell'esercizio delle rispettive competenze. Questa collaborazione può concretizzarsi attraverso protocolli d'intesa o mediante l'istituzione di specifici comitati di coordinamento. Per evitare spese aggiuntive, tali comitati devono essere costituiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, è espressamente previsto l'obbligo per queste autorità di riunirsi almeno una volta all'anno.

Perché esiste questa norma

La norma mira a favorire la collaborazione e l'armonizzazione dell'attività tra le diverse autorità di vigilanza e regolamentazione finanziaria, garantendo al contempo la loro reciproca indipendenza.

A chi si applica

Si applica alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'ISVAP, alla COVIP e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Esempio pratico

La Banca d'Italia e la CONSOB decidono di sottoscrivere un protocollo d'intesa per coordinare le proprie attività di vigilanza su materie condivise. A tale scopo istituiscono un apposito comitato a costo zero per lo Stato, fissando una seduta collegiale annuale per fare il punto sui lavori congiunti.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per le Autorità indicate di individuare forme di coordinamento per le proprie competenze e di prevedere una riunione congiunta almeno una volta all'anno; l'istituzione di comitati deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono specificate sanzioni nel testo.

Domande frequenti

Quali strumenti possono utilizzare le Autorità per coordinarsi?Possono individuare forme di coordinamento anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa o l'istituzione di appositi comitati di coordinamento.
Con quale frequenza minima devono riunirsi le Autorità?Le forme di coordinamento devono prevedere la riunione delle autorità interessate almeno una volta all'anno.
L'istituzione dei comitati di coordinamento comporta spese per lo Stato?No, la loro istituzione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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