Art. 17
LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262
In vigore dal 18 dic 2010
(Disposizioni in materia
di mediatori creditizi)
1. I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all' della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.(8)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-28;262#art-17