Art. 15

LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262

In vigore dal 12 gen 2006
(Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2434, dopo le parole: "dei direttori generali" sono inserite le seguenti: ", dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari"; b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: "i direttori generali," sono inserite le seguenti: "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,"; c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: "i direttori generali," sono inserite le seguenti: "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,". 2. All'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: "i direttori generali" sono inserite le seguenti: ", i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari". 3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: "e direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: ", direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari"; b) all'articolo 35-bis, primo comma, le parole: "e direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: ", direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari"; c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: "direttori generali," sono inserite le seguenti: "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,". Note all': - Si riporta il testo dell'art. 2434 del codice civile, così come modificato dalla presente legge: «Art. 2434 (Azione di responsabilita). - L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, "dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari" e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale [codice civile 2364, n. 4, 2392, 2393, 2393-bis, 2396, 2407].». - Si riporta il testo dell'art. 2635 del codice civile, così come modificato dalla presente legge: «Art. 2635 (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilita). - Gli amministratori, i direttori generali, "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari" i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità. Si procede a querela della persona offesa.». - Si riporta il testo dell'art. 2638 del codice civile, così come modificato dalla presente legge: «Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). - Gli amministratori, i direttori generali, "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari," i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari", i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.». - Si riporta il testo dell'art. 50-bis del codice di procedura civile, così come modificato dalla presente legge: «Art. 50-bis (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale). - Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa (2); 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonchè nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, "i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari" e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117. Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.». - Si riporta il testo dell'art. 32-bis del codice penale, così come modificato dalla presente legge: «Art. 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, "direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.». - Si riporta il testo dell'art. 35-bis del codice penale, così come modificato dalla presente legge: «Art. 35-bis (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, "direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni nè superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.». - Si riporta il testo dell'art. 622 del codice penale, così come modificato dalla presente legge: «Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale). - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione [c.p. 31]. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari", sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].»
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