Accordo

Art. I

Definizioni

In vigore dal 6 gen 2006
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano PREMESSO - Che tra gli Stati dell'Arco alpino è stata firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 la Convenzione per la protezione delle Alpi con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993; - Che in data 30 ottobre 2000 la VI^ Conferenza delle Alpi ha deliberato l'avvio delle procedure per l'istituzione del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi e per la selezione delle città candidate ad ospitare la sede di detto Segretariato; - Che a seguito del Bando nazionale emanato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 19 Dicembre 2001, l'Italia ha individuato la città di Bolzano quale miglior sede nazionale da candidare ad ospitare il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi; - Che in data 19 novembre 2002 la VII^ Conferenza delle Alpi ha deliberato l'istituzione della sede del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi a Innsbruck con sede operativa distaccata a Bolzano; - che in base alla Decisione della VII^ Conferenza delle Alpi la sede di Bolzano svolgerà funzioni tecnico-operative, ed in particolare quelle riguardanti: - Il Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (SOIA); - Il Coordinamento delle attività di ricerca alpina; - La traduzione e l'interpretazione; - che in base alla citata Decisione, le attività della Sede di Bolzano saranno parzialmente garantite da finanziamenti del Governo italiano e dal supporto dell'Accademia Europea di Bolzano (EURAC); VISTO - La Convenzione tra il Ministero italiano dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e IEURAC, finalizzata ad assicurare alla sede di Bolzano del Segretariato Permanente un adeguato supporto in termini di personale e di strumenti di lavoro, del 9 gennaio 2002, e allegati; - La Convenzione fra la Provincia autonoma di Bolzano, il Comune di Bolzano, l'Accademia Europea di Bolzano, e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, relativo alle condizioni per la messa a disposizione di locali, strumenti e servizi, per la sede operativa distaccata di Bolzano del Segretariato permanente, del 13 settembre 2003, e allegati. Il Governo della Repubblica Italiana e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, manifestando la disponibilità a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunità della sede operativa distaccata di Bolzano del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, convengono quanto segue: --------------------------------------------------------- Articolo I Definizioni Ai fini del presente Accordo: (a) per "Convenzione delle Alpi" si intende la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991. (b) per "decisione della VII Conferenza delle Alpi" si intende la decisione con la quale il 19 novembre 2002 a Merano (Bolzano, Italia), la Conferenza dei Ministri della Convenzione delle Alpi ha istituito il proprio Segretariato permanente con sede ad Innsbruck (Austria) e Sede operativa distaccata a Bolzano (Italia); (c) per "Segretariato" si intende il Segretariato permanente istituito con decisione della VII Conferenza delle Alpi; (d) per "Segretario Generale" si intende il Segretario Generale e il Segretario Generale ad interim, nominato a capo del Segretariato in base alla decisione della VII Conferenza delle Alpi; (e) per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana; (f) per "Enti competenti di Bolzano" si intendono la Provincia Autonoma, il Comune e l'Accademia Europea di Bolzano che hanno stipulato con il Segretariato permanente della convenzione delle Alpi, una Convenzione relativa alle condizioni per la messa a disposizione di locali, strumenti e servizi, per la sede operativa distaccata di Bolzano del Segretariato permanente, del 13 settembre 2003, e allegati, (g) per "Sede di Bolzano" si intende la sede operativa distaccata del Segretariato istituito dalla VII Conferenza delle Alpi, come individuata nella Convenzione tra gli Enti competenti di Bolzano e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, ed ogni altro luogo in Italia dove avrà occasione di operare il personale e gli esperti del Segretariato; (h) per "Membri del Personale" si intendono i membri del personale del Segretariato, così come individuati dalla decisione della VII Conferenza delle Alpi; (i) per "Stato" si intende una Parte contraente della Convenzione delle Alpi; (j) per "Rappresentanti degli Stati" si intendono i capi delle delegazioni degli Stati, i loro supplenti e altri membri che partecipano alle riunioni degli organi della Convenzione delle Alpi; (k) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Segretario Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Segretariato.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279#art-a-i

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Definizioni (Art. I Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonche' dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo