Accordo
Art. V
Responsabilità
In vigore dal 6 gen 2006
Articolo V
Responsabilità
(a) Responsabilità internazionale
In ragione delle attività del Segretariato, svolte su territorio italiano, il Governo non dovrà incorrere in alcun tipo di responsabilità internazionale per atti o omissioni del Segretariato o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei confronti del Governo, esso avrà diritto di fare ricorso contro il Segretariato.
(b) Assicurazione per responsabilità
Il Segretariato dovrà disporre di una assicurazione sufficiente a
coprire le proprie responsabilità ai sensi del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;279#art-a-v