Art. I · Definizioni
Accordo

Art. I

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Definizioni

In vigore dal 6 gen 2006
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano PREMESSO - Che tra gli Stati dell'Arco alpino è stata firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 la Convenzione per la protezione delle Alpi con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993; - Che in data 30 ottobre 2000 la VI^ Conferenza delle Alpi ha deliberato l'avvio delle procedure per l'istituzione del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi e per la selezione delle città candidate ad ospitare la sede di detto Segretariato; - Che a seguito del Bando nazionale emanato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 19 Dicembre 2001, l'Italia ha individuato la città di Bolzano quale miglior sede nazionale da candidare ad ospitare il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi; - Che in data 19 novembre 2002 la VII^ Conferenza delle Alpi ha deliberato l'istituzione della sede del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi a Innsbruck con sede operativa distaccata a Bolzano; - che in base alla Decisione della VII^ Conferenza delle Alpi la sede di Bolzano svolgerà funzioni tecnico-operative, ed in particolare quelle riguardanti: - Il Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (SOIA); - Il Coordinamento delle attività di ricerca alpina; - La traduzione e l'interpretazione; - che in base alla citata Decisione, le attività della Sede di Bolzano saranno parzialmente garantite da finanziamenti del Governo italiano e dal supporto dell'Accademia Europea di Bolzano (EURAC); VISTO - La Convenzione tra il Ministero italiano dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e IEURAC, finalizzata ad assicurare alla sede di Bolzano del Segretariato Permanente un adeguato supporto in termini di personale e di strumenti di lavoro, del 9 gennaio 2002, e allegati; - La Convenzione fra la Provincia autonoma di Bolzano, il Comune di Bolzano, l'Accademia Europea di Bolzano, e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, relativo alle condizioni per la messa a disposizione di locali, strumenti e servizi, per la sede operativa distaccata di Bolzano del Segretariato permanente, del 13 settembre 2003, e allegati. Il Governo della Repubblica Italiana e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, manifestando la disponibilità a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunità della sede operativa distaccata di Bolzano del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, convengono quanto segue: --------------------------------------------------------- Articolo I Definizioni Ai fini del presente Accordo: (a) per "Convenzione delle Alpi" si intende la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991. (b) per "decisione della VII Conferenza delle Alpi" si intende la decisione con la quale il 19 novembre 2002 a Merano (Bolzano, Italia), la Conferenza dei Ministri della Convenzione delle Alpi ha istituito il proprio Segretariato permanente con sede ad Innsbruck (Austria) e Sede operativa distaccata a Bolzano (Italia); (c) per "Segretariato" si intende il Segretariato permanente istituito con decisione della VII Conferenza delle Alpi; (d) per "Segretario Generale" si intende il Segretario Generale e il Segretario Generale ad interim, nominato a capo del Segretariato in base alla decisione della VII Conferenza delle Alpi; (e) per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana; (f) per "Enti competenti di Bolzano" si intendono la Provincia Autonoma, il Comune e l'Accademia Europea di Bolzano che hanno stipulato con il Segretariato permanente della convenzione delle Alpi, una Convenzione relativa alle condizioni per la messa a disposizione di locali, strumenti e servizi, per la sede operativa distaccata di Bolzano del Segretariato permanente, del 13 settembre 2003, e allegati, (g) per "Sede di Bolzano" si intende la sede operativa distaccata del Segretariato istituito dalla VII Conferenza delle Alpi, come individuata nella Convenzione tra gli Enti competenti di Bolzano e il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, ed ogni altro luogo in Italia dove avrà occasione di operare il personale e gli esperti del Segretariato; (h) per "Membri del Personale" si intendono i membri del personale del Segretariato, così come individuati dalla decisione della VII Conferenza delle Alpi; (i) per "Stato" si intende una Parte contraente della Convenzione delle Alpi; (j) per "Rappresentanti degli Stati" si intendono i capi delle delegazioni degli Stati, i loro supplenti e altri membri che partecipano alle riunioni degli organi della Convenzione delle Alpi; (k) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Segretario Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Segretariato.
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