Art. 25

LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219

In vigore dal 11 nov 2005
(Relazione al Parlamento) 1. Il Ministro della salute riferisce al Parlamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione della legge stessa e, annualmente, sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale.
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LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219 (Art. 25 Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.) — Testo vigente | Portale Normativo