Art. 23

LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219

In vigore dal 11 nov 2005
(Strutture equiparate) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle strutture trasfusionali degli istituti e delle cliniche universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera, dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al servizio trasfusionale militare. 2. Per il personale delle strutture di cui al comma 1, ad eccezione del personale della sanità militare, vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni. Note all': - Il decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, concerne: «Equiparazione dei servizi e delle qualifiche del personale sanitario in servizio presso organismi diversi dagli enti ospedalieri a quello ospedaliero.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni, concerne: «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».
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LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219 (Art. 23 Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.) — Testo vigente | Portale Normativo