Art. 22
LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219
In vigore dal 7 feb 2008
(Sanzioni)
1.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 2007, N. 261
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2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 2007, N. 261
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3. Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a fini di lucro è punito con l'ammenda da 154 euro a 1.549 euro.
4. Alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. L'associazione che svolge le attività di cui al comma 4 è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione alla organizzazione e alla gestione delle unità di raccolta di cui all', comma 4.
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