Art. 22

LEGGE 21 ottobre 2005, n. 219

In vigore dal 7 feb 2008
(Sanzioni) 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 2007, N. 261 . 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 2007, N. 261 . 3. Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a fini di lucro è punito con l'ammenda da 154 euro a 1.549 euro. 4. Alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. L'associazione che svolge le attività di cui al comma 4 è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione alla organizzazione e alla gestione delle unità di raccolta di cui all', comma 4.
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