Art. 22

LEGGE 18 aprile 2005, n. 62

In vigore dal 12 mag 2005
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura) 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all', un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura di cui all', paragrafo 1, della direttiva, di tutti i dispositivi e sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici MI-001, MI-002, MI-003, MI-004, M1-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010; b) prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati della direttiva, la valutazione della conformità, come previsto dall' della direttiva stessa; c) prevedere l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti la marcatura di conformità, di cui all' della direttiva, nel caso la funzione della misura investa motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti, lealtà delle transazioni commerciali; d) prevedere per il Ministero delle attività produttive la qualità di autorità competente per gli adempimenti connessi alla designazione, nel rispetto dei criteri previsti dall' della direttiva, nonchè alla relativa notifica, agli Stati membri e alla Commissione europea, degli organismi nazionali abilitati ai compiti previsti dai moduli di valutazione della conformità, di cui all' della direttiva; e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva, non possono essere commercializzati nè utilizzati per le funzioni di cui alla lettera c); f) prevedere che, qualora venga accertata l'indebita apposizione della marcatura "CE", nel rispetto delle disposizioni previste dall' della direttiva, vengano introdotte misure finalizzate a stabilire l'obbligo di: 1) conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura "CE"; 2) limitare o vietare l'utilizzo o la commercializzazione dello strumento di misura non conforme; 3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme; g) prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non conformi alle disposizioni della direttiva; h) prevedere l'armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nota all': - La direttiva 2004/22/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 135.
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