Art. 19
LEGGE 18 aprile 2005, n. 62
In vigore dal 12 mag 2005
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonchè alle loro modifiche;
b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonchè la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;
d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;
e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;
f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;
g) assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;
h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;
i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all':
- La direttiva 2001/42/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 21 luglio 2001, n. L 197.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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