Capo II
Art. 26
Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica
In vigore dal 12 mag 2005
(Modificazioni all', comma 29, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
1. All', comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell' del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli del medesimo decreto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-18;62#art-26