Trattato›Titolo IV
Art. 289
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-289
Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo all'entrata in un paese o territorio, avuto riguardo all'articolo III-288, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri di prendere le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-289