Trattato›Titolo IV
Art. 286
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-286
1. I paesi e territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari sono associati all'Unione. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati "paesi e territori", sono enumerati nell'allegato II.
Il presente titolo si applica alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche del protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia.
2. Scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione.
L'associazione deve in via prioritaria permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che attendono.
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