TrattatoSez. 2

Art. 217

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-217 Il Consiglio adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Il comitato è incaricato: a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione; b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione; c) fatto salvo l'articolo III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori delle sue attribuzioni, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
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Art. 217 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo