TrattatoSez. 2

Art. 212

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-212 1. Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo III-210, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato. Allorchè l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità ai sensi dell'articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio delibera all'unanimità.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-212

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