Trattato›Sez. 5
Art. 202
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-202
1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione europea di cui all'articolo III-201, paragrafo 2, uno Stato membro con deroga può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati delle misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 al più tardi al momento dell'entrata in vigore. La Commissione può raccomandare al Consiglio il concorso reciproco conformemente all'articolo III-201.
3. 11 Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, può adottare una decisione europea che stabilisca che lo Stato membro interessato deve modificare, sospendere o abolire le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1.
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