TrattatoSez. 5

Art. 199

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-199 1. Se e fintantochè vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo III-187. paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all' dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea. 2. Se e fintantochè vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri: a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali; b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi; c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio; d) procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e incidono sulla stabilità degli istituti e mercati finanziari; e) esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'istituto monetario europeo.
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Art. 199 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo